I certificati storici fanno riferimento ad un periodo precedente alla data della richiesta e possono riguardare solamente persone che sono o sono state iscritte nell'anagrafe della popolazione residente.
I certificati storici sono:
stato di famiglia storico che contiene i dati della composizione della famiglia sin dalla data della sua costituzione;
certificato di residenza storico che contiene i dati relativi a tutte le variazioni di residenza del soggetto interessato.
Ai sensi dell'art. 15 della legge 12.11.2011 n. 183 nei rapporti con le pubbliche amministrazioni e gli esercenti di pubblici servizi i certificati sono sostituiti da autocertificazione. Tale opportunità è estesa anche ai privati che lo consentono.
N.B. Per la richiesta di certificati relativa ad una ricerca storica per ricostruire l'albero genealogico, si comunica che:
- sia l’ufficio di stato civile che l’ufficio Anagrafe possono comunicare dati solo sotto forma di certificazione.
- per poter ottenere un certificato, è necessario siano indicate le esatte generalità del soggetto di cui si chiede la certificazione (nome, cognome, luogo e data di nascita, anche presunte, legame di parentela con il richiedente);
- indicare chiaramente quale sia il certificato richiesto, se anagrafico: stato di famiglia, residenza, ecc. indicando espressamente la data di riferimento del certificato storico o se di stato civile: la data dell'evento al quale si riferisce la certificazione richiesta (nascita/matrimonio/morte) o arco temporale di riferimento;
- sia per ottenere un certificato storico anagrafico, che un estratto di stato civile, è necessario specificare le finalità di utilizzo del certificato (ad esempio: stipula atto notarile, ecc.)
Si fa presente che per le certificazioni anagrafiche, o per le copie integrali di atti di stato civile, l’interesse del richiedente deve essere giuridicamente rilevante. Il soddisfacimento di un mero interesse conoscitivo o per ricostruire alberi genealogici non risulta essere un interesse giuridicamente rilevante. Pertanto non vengono accolte istanze in tal senso, non si effettuano ricerche genealogiche, né si rilasciano estratti con paternità e maternità e/o copie integrali di atti di stato civile richiesti con tale motivazione, non costituendo un interesse giuridicamente rilevante ma un mero interesse conoscitivo.
Riferimenti normativi: Comunicato del Ministro dell'Interno in data 2/12/2013; sentenza 22.06.2012 n. 3683 del Consiglio di Stato, sez. V; art. 22, comma 1, lett. b) della L. n. 241/90; art. 35, comma 4 del DPR n. 223/89.